IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; Visto l'art. 28, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 giugno 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996; Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, e' sostituito dal seguente: " 1. I Dipartimenti, ai quali e' demandato lo svolgimento delle funzioni proprie del Ministero della sanita' sono cosi individuati: a) Dipartimento della programmazione; b) Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale; c) Dipartimento della prevenzione; d) Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria; e) Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.". 2. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, e' sostituito dal seguente: " 4. Il Dipartimento della prevenzione svolge i compiti attinenti alla profilassi delle malattie infettive e diffusive, alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento, all'igiene e sicurezza del lavoro, alla prevenzione delle tossicodipendenze, alle malattie di rilievo sociale e alla polizia mortuaria; coordina gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera.". 3. All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, e' aggiunto il seguente comma: " 6. il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza svolge i compiti attinenti ai farmaci ad uso umano, con particolare riguardo alla vigilanza sulla conformita' delle specialita' medicinali alle norme nazionali e comunitarie ed alla ricerca e sperimentazione, ivi compresi i presidi medico-chirurgici ed altri prodotti chimici usati in medicina ed in cosmesi; provvede all'elaborazione di studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci, sulla epidemiologia ed eziologia, sulla farmacovigilanza attiva e sulla interpretazione dei dati ottenuti, nonche' alla predisposizione dei registri della popolazione per la farmacoepidemiologia da destinare alle regioni. Il Dipartimento si avvale dell'Istituto superiore di sanita', della Commissione unica del farmaco, del Consiglio superiore di sanita', delle regioni, delle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale, delle farmacie, delle associazioni di consumatori, delle aziende produttrici e degli informatori scientifici dei farmaci.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 agosto 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BINDI, Ministro della sanita' BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica CIAMPI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1996 Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 12
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, concernente il "Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 196, reca il "Regolamento concernente il riordinamento del Ministero della sanita' in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266". - Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. 3 febbraio, n. 29 (Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, e' il seguente: "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, l'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente. 2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento puo' comunque essere adottato. 3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche e' determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge. 4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore in quanto compatibili. 5. L'art. 5, del comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. 6. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 7. Per il personale delle universita', degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'universita', dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita', osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". - Il comma 2 dell'art. 28 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - Legge comunitaria 1994), e' il seguente: "2. E' istituito presso il Ministero della sanita', nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero e dei contingenti previsti dagli organici, un servizo di farmacovigilanza, denominato Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, analogo, ai servizi di rilevazione e sorveglianza istituiti in ambito europeo, anche al fine di assicurare la sicurezza e il corretto uso dei farmaci. Il responsabile del Dipartimento deve rispondere a requisiti tecnici e scientifici, stabiliti con regolamento da emanare a cura del Ministro della sanita' in conformita' a quelli richiesti a livello internazionale tra i quali siano ricompresi rapporti di trasparenza con le aziende produttrici. Il Dipartimento si avvale dell'Istituto superiore di sanita', della Commissione unica del farmaco, del Consiglio superiore di sanita', delle regioni, delle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale, delle farmacie, delle associazioni dei consumatori, delle aziende produttrici e degli informatori scientifici dei farmaci. Il Dipartimento provvede oltreche' all'espletamento di ogni altra funzione in materia farmaceutica e di presidi medico-chirurgici gia' di competenza del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, alla elaborazione di studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci, sulla epidemiologia e eziologia, sulla farmacovigilanza attiva e sulla interpretazione dei dati ottenuti nonche' alla predisposizione dei registri della popolazione per la farmacoepidemiologia da destinare alle regioni. Con il regolamento che definisce l'ordinamento delle competenze del Dipartimento sono modificate in conformita' le competenze del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci definite all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196". - L'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Note all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 4 del D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 196, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 4 (Funzioni e Dipartimenti). - 1. I Dipartimenti ai quali e' demandato lo svolgimento delle funzioni proprie del Ministero della sanita', sono cosi' individuati: a) Dipartimento della programmazione; b) Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale; c) Dipartimento della prevenzione; d) Dipartimento degli alimenti e nutrizione e dalla sanita' pubblica veterinaria; e) Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza. 2. Il Dipartimento della programmazione svolge compiti di indirizzo e coordinamento della programmazione sanitaria, nonche' di verifica del conseguimento degli obiettivi, con particolare riguardo al Piano sanitario nazionale, ai livelli di assistenza, al fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale e alla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, all'impiego delle risorse ed analisi economico-funzionale della spesa, alla valutazione ed al coordinamento degli interventi finalizzati alla ricerca sanitaria di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 502, del testo sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, alla verifica di gestione sulle unita' sanitarie locali e sulle aziende ospedaliere, anche avviando istruttorie per l'esercizio di poteri sostitutivi, alla gestione dei sistemi informativi e del servizio statistico sanitario ed ai progetti ed interventi igienico-sanitari con finanziamenti della Comunita' europea. 3. Il Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale provvede agli adempimenti relativi al riconoscimento dei presidi sanitari ad alta tecnologia, finalizzati alla ricerca e alla definizione delle alte specialita', alla determinazione dei requisiti minimi e alla classificazione delle strutture e dei servizi sanitari; esercita le funzioni residuate allo Stato connesse alle unita' sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed agli altri presidi ospedalieri pubblici e privati, fatte salve le competenze del servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale; svolge i compiti in materia di stato giuridico e formazione del personale sanitario, nonche' di esercizio delle professioni sanitarie, inclusa la vigilanza su ordini e collegi professionali: provvede agli adempimenti in materia di sangue ed emoderivati, nonche' di trapianti di organi; cura i rapporti normativi ed economici in materia di assistenza sanitaria in ambito comunitario ed extracomunitario, con particolare riguardo agli infortuni sul lavoro e malattie professionali e provvede all'assistenza sanitaria sul personale navigante; svolge i compiti relativi alla formazione e aggiornamento in materia di pronto soccorso e coordina i centri di pronto soccorso aeroportuale; svolge i compiti relativi all'emanazione dei pareri medico-legali concernenti il riconoscimento delle infermita' dipendenti da cause di servizio, al giudizio medico-legale di appello per il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, alla istruttoria di ricorsi giurisdizionali e amministrativi; ai pareri sui ricorsi presentati dai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfuzioni e somministrazioni di emoderivati. 4. Il Dipartimento della prevenzione svolge i compiti attinenti alla profilassi delle malattie infettive e diffusive, alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento, all'igiene e sicurezza del lavoro, alla prevenzione delle tossicodipendenze,alle malattie di rilievo sociale e alla polizia mortuaria; coordina gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera. 5. Il Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria svolge i compiti, anche in adempimento a normative della Comunita' europea, inerenti alle misure di profilassi nutrizionale, alla produzione, trasporto, commercializzazione, somministrazione ed etichettatura di alimenti e bevande, nonche' dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e dei preparati fitosanitari, alla profilassi veterinaria, al benessere, sperimentazione e riproduzione animale, alle malattie infettive e diffusive degli animali, alle zoonosi, ai farmaci veterinari ed agli alimenti degli animali, agli avanzi animali, nonche' sull'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e dei loro sottoprodotti, all'autorizzazione, ispezione, controllo e vigilanza degli impianti di produzione, trasformazione e conservazione degli stessi, alla ricerca in materia veterinaria, all'indirizzo e coordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e degli uffici veterinari di porto, aeroporto e confine e per gli adempimenti della Comunita' europea. 6. Il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza svolge i compiti attinenti ai farmaci ad uso umano, con particolare riguardo alla vigilanza sulla conformita' delle specialita' medicinali alle norne nazionali e comunitarie ed alla ricerca e sperimentazione, ivi compresi i presidi medico-chirurgici ed altri prodotti chimici usati in medicina ed in cosmesi; provvede all'elaborazione di studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci, sull'epidemiologia ed eziologia, sulla farmacovigilanza attiva e sulla interpretazione dei dati ottenuti, nonche' alla predisposizione dei registri della popolazione per la farmacoepidemiologia da destinare alle regioni. Il Dipartimento si avvale dell'Istituto superiore di sanita', della Commissione unica del farmaco, del Consiglio superiore di sanita', delle regioni, delle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale, delle farmacie, delle associazioni di consumatori, delle aziende produttrici e degli informatori scientifici dei farmaci.".