IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994,
n. 196;
  Visto  l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo  sostituito  dall'art.  4  del  decreto legislativo 23 dicembre
1993, n. 546;
  Visto l'art. 28, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  Visto  l'art.  17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 13 giugno 1996;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 1996;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  sanita',  di  concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  1  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, e' sostituito dal seguente:
  "  1.  I  Dipartimenti,  ai quali e' demandato lo svolgimento delle
funzioni proprie del Ministero della sanita' sono cosi individuati:
    a) Dipartimento della programmazione;
    b)  Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane
e  tecnologiche  in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza
statale;
    c) Dipartimento della prevenzione;
    d)  Dipartimento  degli  alimenti  e  nutrizione  e della sanita'
pubblica veterinaria;
    e)   Dipartimento   per   la  valutazione  dei  medicinali  e  la
farmacovigilanza.".
  2.  Il  comma  4  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, e' sostituito dal seguente:
  "  4.  Il Dipartimento della prevenzione svolge i compiti attinenti
alla  profilassi  delle  malattie  infettive e diffusive, alla tutela
igienico-sanitaria da fattori di inquinamento, all'igiene e sicurezza
del  lavoro,  alla prevenzione delle tossicodipendenze, alle malattie
di  rilievo  sociale e alla polizia mortuaria; coordina gli uffici di
sanita' marittima, aerea e di frontiera.".
  3.  All'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 2
febbraio 1994, n. 196, e' aggiunto il seguente comma:
  "  6.  il  Dipartimento  per  la  valutazione  dei  medicinali e la
farmacovigilanza  svolge i compiti attinenti ai farmaci ad uso umano,
con  particolare  riguardo  alla  vigilanza  sulla  conformita' delle
specialita'  medicinali  alle  norme  nazionali e comunitarie ed alla
ricerca  e  sperimentazione, ivi compresi i presidi medico-chirurgici
ed  altri  prodotti chimici usati in medicina ed in cosmesi; provvede
all'elaborazione  di studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci,
sulla  epidemiologia  ed  eziologia,  sulla farmacovigilanza attiva e
sulla interpretazione dei dati ottenuti, nonche' alla predisposizione
dei   registri  della  popolazione  per  la  farmacoepidemiologia  da
destinare  alle  regioni.  Il  Dipartimento  si  avvale dell'Istituto
superiore  di  sanita',  della  Commissione  unica  del  farmaco, del
Consiglio superiore di sanita', delle regioni, delle unita' sanitarie
locali,  delle  aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale,
delle  farmacie,  delle  associazioni  di  consumatori, delle aziende
produttrici e degli informatori scientifici dei farmaci.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 1 agosto 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  BINDI, Ministro della sanita'
                                  BASSANINI, Ministro per la funzione
                                  pubblica
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1996
  Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 12
 
AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             - Il D.Lgs. 30  giugno  1993,  n.  266,  concernente  il
          "Riordinamento   del   Ministero  della  sanita',  a  norma
          dell'art. 1, comma 1, lettera h), della  legge  23  ottobre
          1992, n. 421".
             -   Il   D.P.R.   2  febbraio  1994,  n.  196,  reca  il
          "Regolamento concernente  il  riordinamento  del  Ministero
          della  sanita'  in  attuazione  dell'art.  2,  comma 2, del
          decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266".
             - Il testo dell'art. 6 del  D.Lgs.  3  febbraio,  n.  29
          (Razionalizzazione   delle   amministrazioni   pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a  norma  dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
          come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n.
          546, e' il seguente:
             "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). -
          1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
          autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici
          di  livello dirigenziale generale e delle relative funzioni
          e'  disposta  mediante regolamento governativo, su proposta
          del Ministro competente, d'intesa  con  la  Presidenza  del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica e con il  Ministro  del  tesoro,  l'individuazione
          degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e
          delle   relative   funzioni  e'  disposta  con  regolamento
          adottato  dal  Ministro   competente,   d'intesa   con   il
          Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
          tesoro, su proposta del dirigente generale competente.
             2.  Il  parere  del  Consiglio  di Stato sugli schemi di
          regolamento di cui al comma 1 e' reso entro  trenta  giorni
          dalla  ricezione  della richiesta. Decorso tale termine, il
          regolamento puo' comunque essere adottato.
             3.  Nelle  amministrazioni  di  cui  al  comma   1,   la
          consistenza  delle  piante  organiche e' determinata previa
          verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con  decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro competente, formulata d'intesa  con  il  Ministero
          del  tesoro  e con il Dipartimento della funzione pubblica,
          previa   informazione   alle    organizzazioni    sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale. Qualora
          la definizione delle  piante  organiche  comporti  maggiori
          oneri finanziari, si provvede con legge.
             4.  Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni  che esercitano competenze istituzionali in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia,  sono  fatte  salve  le particolari disposizioni
          dettate dalle normative di settore in quanto compatibili.
             5. L'art. 5, del comma 3,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre   1992,   n.   503,   relativamente  al  personale
          appartenente alle Forze di polizia ad  ordinamento  civile,
          va  interpretato nel senso che al predetto personale non si
          applica l'art. 16 dello stesso decreto.
             6. Le  attribuzioni  del  Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
          personale  tecnico e amministrativo universitario, compresi
          i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.
          Parimenti sono  attribuite  agli  osservatori  astronomici,
          astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
          reclutamento del personale di ricerca.
             7. Per il personale delle universita', degli osservatori
          astronomici e degli enti di ricerca, i  trasferimenti  sono
          disposti  dall'universita',  dall'osservatorio  o  ente,  a
          domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita',
          osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono
          essere comunicati al  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica".
             -  Il  comma 2 dell'art. 28 della legge 6 febbraio 1996,
          n.  52,  (Disposizioni  per   l'adempimento   di   obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alla  Comunita'
          europea - Legge comunitaria 1994), e' il seguente:  "2.  E'
          istituito  presso  il  Ministero  della sanita', nei limiti
          degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della
          spesa dello stesso Ministero  e  dei  contingenti  previsti
          dagli  organici, un servizo di farmacovigilanza, denominato
          Dipartimento  per  la  valutazione  dei  medicinali  e   la
          farmacovigilanza,  analogo,  ai  servizi  di  rilevazione e
          sorveglianza istituiti in ambito europeo, anche al fine  di
          assicurare  la  sicurezza e il corretto uso dei farmaci. Il
          responsabile del Dipartimento deve rispondere  a  requisiti
          tecnici e scientifici, stabiliti con regolamento da emanare
          a  cura  del Ministro della sanita' in conformita' a quelli
          richiesti  a  livello  internazionale  tra  i  quali  siano
          ricompresi   rapporti   di   trasparenza   con  le  aziende
          produttrici.  Il  Dipartimento  si   avvale   dell'Istituto
          superiore  di sanita', della Commissione unica del farmaco,
          del Consiglio superiore di sanita',  delle  regioni,  delle
          unita'  sanitarie  locali,  delle  aziende ospedaliere, dei
          medici  di  medicina  generale,   delle   farmacie,   delle
          associazioni  dei  consumatori, delle aziende produttrici e
          degli informatori scientifici dei farmaci. Il  Dipartimento
          provvede  oltreche' all'espletamento di ogni altra funzione
          in materia farmaceutica e di presidi medico-chirurgici gia'
          di competenza del  Dipartimento  della  prevenzione  e  dei
          farmaci  di  cui  all'art.  4,  comma  4,  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n.  196,  alla
          elaborazione  di  studi  e  ricerche sull'utilizzazione dei
          farmaci,   sulla   epidemiologia   e    eziologia,    sulla
          farmacovigilanza  attiva  e  sulla interpretazione dei dati
          ottenuti nonche' alla predisposizione  dei  registri  della
          popolazione  per  la farmacoepidemiologia da destinare alle
          regioni. Con il  regolamento  che  definisce  l'ordinamento
          delle   competenze  del  Dipartimento  sono  modificate  in
          conformita'   le   competenze   del   Dipartimento    della
          prevenzione e dei farmaci definite all'art. 4, comma 4, del
          decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n.
          196".
             -  L'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto
          1988, n.   400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere  del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
          novanta giorni  dalla  richiesta,  possono  essere  emanati
          regolamenti   per   disciplinare   l'organizzazione  ed  il
          funzionamento delle amministrazioni  pubbliche  secondo  le
          disposizioni dettate dalla legge.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  vigente  dell'art. 4 del D.P.R. 2 febbraio
          1994, n. 196, come modificato dal decreto  qui  pubblicato,
          e' il seguente:
             "Art.  4  (Funzioni e Dipartimenti). - 1. I Dipartimenti
          ai quali e' demandato lo svolgimento delle funzioni proprie
          del Ministero della sanita', sono cosi' individuati:
               a) Dipartimento della programmazione;
               b)  Dipartimento  delle  professioni  sanitarie, delle
          risorse umane e tecnologiche in sanita'  e  dell'assistenza
          sanitaria di competenza statale;
               c) Dipartimento della prevenzione;
               d)  Dipartimento  degli  alimenti e nutrizione e dalla
          sanita' pubblica veterinaria;
               e) Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
          farmacovigilanza.
             2. Il Dipartimento della programmazione  svolge  compiti
          di   indirizzo   e   coordinamento   della   programmazione
          sanitaria, nonche'  di  verifica  del  conseguimento  degli
          obiettivi,  con  particolare  riguardo  al  Piano sanitario
          nazionale,  ai  livelli  di   assistenza,   al   fabbisogno
          finanziario   del   Servizio  sanitario  nazionale  e  alla
          ripartizione del  Fondo  sanitario  nazionale,  all'impiego
          delle  risorse ed analisi economico-funzionale della spesa,
          alla  valutazione  ed  al  coordinamento  degli  interventi
          finalizzati  alla  ricerca  sanitaria  di  cui all'art. 12,
          comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n.  502,
          del testo sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 7
          dicembre  1993,  n.  517,  alla  verifica di gestione sulle
          unita' sanitarie locali e sulle aziende ospedaliere,  anche
          avviando istruttorie per l'esercizio di poteri sostitutivi,
          alla  gestione  dei  sistemi  informativi  e  del  servizio
          statistico  sanitario  ed   ai   progetti   ed   interventi
          igienico-sanitari   con   finanziamenti   della   Comunita'
          europea.
             3. Il Dipartimento delle  professioni  sanitarie,  delle
          risorse  umane  e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza
          sanitaria di competenza statale provvede  agli  adempimenti
          relativi  al  riconoscimento  dei  presidi sanitari ad alta
          tecnologia, finalizzati alla  ricerca  e  alla  definizione
          delle  alte  specialita', alla determinazione dei requisiti
          minimi e alla classificazione delle strutture e dei servizi
          sanitari;  esercita  le  funzioni  residuate   allo   Stato
          connesse   alle   unita'  sanitarie  locali,  alle  aziende
          ospedaliere ed agli altri presidi  ospedalieri  pubblici  e
          privati,  fatte  salve  le  competenze  del  servizio per i
          rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale;
          svolge i compiti in materia di stato giuridico e formazione
          del  personale  sanitario,  nonche'  di   esercizio   delle
          professioni  sanitarie,  inclusa  la  vigilanza su ordini e
          collegi professionali: provvede agli adempimenti in materia
          di sangue ed emoderivati, nonche' di trapianti  di  organi;
          cura  i  rapporti  normativi  ed  economici  in  materia di
          assistenza   sanitaria    in    ambito    comunitario    ed
          extracomunitario,  con  particolare riguardo agli infortuni
          sul   lavoro   e   malattie   professionali   e    provvede
          all'assistenza  sanitaria sul personale navigante; svolge i
          compiti relativi alla formazione e aggiornamento in materia
          di pronto soccorso e coordina i centri di  pronto  soccorso
          aeroportuale;  svolge i compiti relativi all'emanazione dei
          pareri medico-legali concernenti  il  riconoscimento  delle
          infermita'  dipendenti  da  cause  di servizio, al giudizio
          medico-legale di appello per il  personale  dipendente  dal
          Servizio  sanitario  nazionale, alla istruttoria di ricorsi
          giurisdizionali e amministrativi;  ai  pareri  sui  ricorsi
          presentati  dai soggetti danneggiati da complicanze di tipo
          irreversibile  a  causa   di   vaccinazioni   obbligatorie,
          trasfuzioni e somministrazioni di emoderivati.
              4.  Il  Dipartimento della prevenzione svolge i compiti
          attinenti  alla  profilassi  delle  malattie  infettive   e
          diffusive,  alla  tutela  igienico-sanitaria  da fattori di
          inquinamento,  all'igiene  e  sicurezza  del  lavoro,  alla
          prevenzione   delle   tossicodipendenze,alle   malattie  di
          rilievo sociale e  alla  polizia  mortuaria;  coordina  gli
          uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera.
             5.  Il  Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della
          sanita' pubblica veterinaria svolge  i  compiti,  anche  in
          adempimento  a  normative della Comunita' europea, inerenti
          alle misure di profilassi  nutrizionale,  alla  produzione,
          trasporto,    commercializzazione,    somministrazione   ed
          etichettatura di alimenti e bevande, nonche'  dei  prodotti
          destinati  ad  una alimentazione particolare e dei prodotti
          destinati ad una alimentazione particolare e dei  preparati
          fitosanitari,  alla  profilassi  veterinaria, al benessere,
          sperimentazione  e  riproduzione  animale,  alle   malattie
          infettive  e  diffusive  degli  animali,  alle  zoonosi, ai
          farmaci veterinari ed agli  alimenti  degli  animali,  agli
          avanzi  animali,  nonche' sull'igiene e commercializzazione
          degli alimenti di origine animale e dei loro sottoprodotti,
          all'autorizzazione, ispezione, controllo e vigilanza  degli
          impianti  di  produzione,  trasformazione  e  conservazione
          degli  stessi,  alla  ricerca   in   materia   veterinaria,
          all'indirizzo     e     coordinamento     degli    istituti
          zooprofilattici sperimentali e degli uffici  veterinari  di
          porto,  aeroporto  e  confine  e  per gli adempimenti della
          Comunita' europea.
              6. Il Dipartimento per la valutazione dei medicinali  e
          la  farmacovigilanza  svolge i compiti attinenti ai farmaci
          ad uso umano, con particolare riguardo alla vigilanza sulla
          conformita'  delle  specialita'   medicinali   alle   norne
          nazionali  e comunitarie ed alla ricerca e sperimentazione,
          ivi compresi i presidi medico-chirurgici ed altri  prodotti
          chimici   usati   in   medicina  ed  in  cosmesi;  provvede
          all'elaborazione di studi e ricerche sull'utilizzazione dei
          farmaci,    sull'epidemiologia    ed    eziologia,    sulla
          farmacovigilanza  attiva  e  sulla interpretazione dei dati
          ottenuti, nonche' alla predisposizione dei  registri  della
          popolazione  per  la farmacoepidemiologia da destinare alle
          regioni. Il Dipartimento si avvale dell'Istituto  superiore
          di  sanita',  della  Commissione  unica  del  farmaco,  del
          Consiglio superiore di sanita', delle regioni, delle unita'
          sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei medici  di
          medicina  generale,  delle  farmacie, delle associazioni di
          consumatori, delle aziende produttrici e degli  informatori
          scientifici dei farmaci.".